Gli atti notarili
Cogliamo l'occasione data dalla presenza di un atto notarile conservato presso l'Archivio di Stato di La Spezia nel fondo archivistico Doria-Lamba-Lazzoni, relativo a una cessione di terreno in Buronzo da parte della Prebenda parrocchiale a favore dei signori marchesi Leone e Franco Lamba Doria, in data 22 dicembre 1885, e rogato in Vercelli dal notaio Beglia Roberto, per parlarvi degli atti notarili.
Nella ricerca archivistica ci si muove tra complessi documentari prodotti o comunque acquisiti da enti, famiglie o persone nell'esercizio delle proprie attività. Occorre dunque chiedersi quale ente può aver prodotto o conservato, in originale o in copia, il documento oggetto della ricerca. Nello specifico gli atti notarili si possono ritrovare:
Di seguito sono descritti i documenti presenti nella galleria fotografica sottostante
N. 1 - La legge sul notariato
Negli anni successivi all’unità d’Italia si fece sempre più pressante l’esigenza di una disciplina normativa uniforme sul notariato. Un disegno di legge presentato dal ministro De Falco portò all'approvazione della "Legge sul notariato" del 25 luglio 1875. Questa legge all’art. 1 definiva i notai “uffiziali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra i vivi e di ultima volontà, ed attribuire loro la pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti”; all’art. 3 disponeva che vi fosse un collegio di notai ed un archivio in ogni distretto sede di tribunale civile e correzionale. Tali archivi, definiti distrettuali, avevano il compito di conservare gli atti originali dei notai che cessavano la loro attività. Particolare attenzione veniva riservata alla tenuta degli atti da parte del notaio (Titolo III, Capo II, artt. 52-58): “Il notaro deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro gli atti da lui rogati o presso di lui depositati coi relativi inserti. A questo effetto li raccoglierà in fascicoli per ordine cronologico, ponendo sul margine di ciascun atto un numero progressivo dell'atto ed una lettera alfabetica progressiva sopra ciascuno degli inserti…” (art. 52); “...deve tenere due repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi e l'altro per gli atti di ultima volontà, ed in essi deve prendere nota giornalmente, senza spazio in bianco od interlinee, e per ordine di numero, di tutti gli atti ricevuti, compresi quelli rilasciati in originale non che delle autenticazioni da esso apposte,agli atti privati…” (art. 53).
N. 2 - L'atto
Atto N. 43, 22 dicembre 1885
Rep. N. 166
"Cessione di poco terreno fatta in Buronzo dalla Prebenda Parrocchiale di Buronzo alli Signori Marchesi Leone e Franco zio e Nipote Lamba Doria residenti in Genova per lire duecentodieci.
Regnando S.M. Umberto I per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia
L'anno milleottocento ottantacinque il giorno ventidue Dicembre in Vercelli e nel mio studio tenuto a terreno nella mia casa in via Orfanotrofio della Maddalena numero 27.
Avanti a me Roberto Beglia Regio Notaro iscritto presso il Consiglio notarile di questa Città mia
residenza presenti i Signori Eusebio e Giuseppe figli del vivente Giovanni Fava lavoranti orefici nati e domiciliati a Vercelli testimonii aventi le qualità volute dalla Legge...".
Rep. N. 166
"Cessione di poco terreno fatta in Buronzo dalla Prebenda Parrocchiale di Buronzo alli Signori Marchesi Leone e Franco zio e Nipote Lamba Doria residenti in Genova per lire duecentodieci.
Regnando S.M. Umberto I per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia
L'anno milleottocento ottantacinque il giorno ventidue Dicembre in Vercelli e nel mio studio tenuto a terreno nella mia casa in via Orfanotrofio della Maddalena numero 27.
Avanti a me Roberto Beglia Regio Notaro iscritto presso il Consiglio notarile di questa Città mia
residenza presenti i Signori Eusebio e Giuseppe figli del vivente Giovanni Fava lavoranti orefici nati e domiciliati a Vercelli testimonii aventi le qualità volute dalla Legge...".
N. 3 - La registrazione degli atti
Il r.d. 13 settembre 1874, n. 2076, che approvava il testo unico delle leggi sulle tasse di registro, all’art. 1 stabiliva: “Gli atti in forma pubblica e privata, civili e commerciali, e tanto stragiudiziali quanto giudiziali, come pure le trasmissioni della proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o godimento dei beni, sono soggetti alla registrazione ed al pagamento delle tasse…”; all’art. 2: “La registrazione consiste nell'annotamento degli atti e delle trasmissioni nei pubblici registri a ciò destinati. Essa constata la legale esistenza degli atti in genere, conserva il sunto della loro sostanza, ed imprime agli atti e contratti privati la data certa in faccia ai terzi”.
N. 4 - La carta
L’uso della carta era regolato dal r.d. 4 giugno 1864, che determinava la forma e i distintivi dei bolli e della filigrana: “La carta fabbricata per conto dello Stato […] avrà le seguenti marche intrinseche riprodotte per mezzo della filigrana:
Nel centro del foglio lo stemma del Re d'Italia circondato da bandiere nazionali e da rami d'alloro; sotto lo stemma la legenda Regno d'Italia…”.
Nel centro del foglio lo stemma del Re d'Italia circondato da bandiere nazionali e da rami d'alloro; sotto lo stemma la legenda Regno d'Italia…”.
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- Atti notarili - N. 1
Volume n. 5518 dell'Archivio notarile di Vercelli, contenente gli atti rogati dal notaio Roberto Beglia nell'anno 1885.
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- Atti notarili - N. 2
ASVC, Archivio notarile di Vercelli, Beglia Roberto, vol. 5518.
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- Atti notarili - N. 3
La busta contenente gli atti registrati presso l'Ufficio del Registro di Vercelli nell'anno 1885.
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- Atti notarili - N. 4
ASVC, Uffcio del registro di Vercelli, m. 105.





