Gli archivi giudiziari

UN PICCOLO FONDO GIUDIZIARIO: L'UFFICIO DI CONCILIAZIONE DI DESANA

Un’interessante documentazione conservata negli Archivi di Stato è quella degli uffici giudiziari. 
Queste carte offrono uno spaccato di vita quotidiana affascinante e curioso poiché raccontano il modo di agire e di sentire dell’uomo comune e favoriscono lo studio storico, antropologico e sociologico.
Prendendo spunto dalle denunce di fatti e fattacci, di reati più o meno gravi, possiamo tratteggiare i contorni della cultura, della società e del territorio nel tempo.
Leggiamo ad esempio una sentenza dell’Ufficio di conciliazione di Desana ed entriamo così in un’osteria del paese. È il 1894 e ci troviamo nel bel mezzo di una rissa, volano bicchieri e bottiglie e i danni, almeno per il proprietario, sembrano ingenti, in particolare viene rotta una preziosa bottiglia di acquavite.
A questo punto il Signor Ravizza Felice, oste e caffettiere di Desana stima una perdita di almeno 25 lire della quale vorrebbe essere rimborsato e si rivolge all’Ufficio di conciliazione.
La figura del giudice conciliatore era stata istituita con il R.D. 6 dicembre 1865, n. 2626, relativo all'Ordinamento giudiziario del Regno, e con il codice di procedura civile 23 giugno 1865. In base a tale decreto la circoscrizione giudiziaria del conciliatore corrispondeva al comune. Di carattere puramente onorifico, la carica comportava la composizione e il giudizio delle controversie civili su richiesta delle parti. Il conciliatore aveva una funzione contenziosa limitatamente alle azioni personali civili e commerciali relative a beni mobili non eccedenti lire 30; durava in carica tre anni, ma poteva essere riconfermato.
Il regolamento generale giudiziario prescriveva che la documentazione prodotta dal conciliatore fosse depositata nell’archivio comunale, e che il conciliatore facesse uso del sigillo comunale. Per questo motivo spesso la documentazione si trova sedimentata tra le carte degli archivi comunali, nonostante la L. 21 novembre 1991, n. 374 abbia trasferito al giudice di pace le funzioni fino ad allora svolte dal giudice conciliatore. L’archivio dell’Ufficio di conciliazione di Desana è pervenuto in Archivio di Stato insieme al fondo del Comune di Desana, depositato, e da esso è stato estrapolato e descritto.
Per le tue ricerche puoi consultare l'inventario 

N. 1 - Alcuni registri dell'Ufficio di Conciliazione di Desana


N. 2 - I luoghi

Uno dei protagonisti della storia che raccontiamo, il convenuto Luigi XXXX, aveva fissato la sua residenza nella Cascina Valdemino, situata in territorio di Desana, poco distante dal paese. Il disegno, proveniente dall’archivio del Comune di Desana, è di poco precedente alla data in cui avvenne il “fattaccio” oggetto di causa innanzi al giudice e rappresenta il territorio intorno al comune di Desana. In alto a destra è rappresentata la cascina Valdemino.

N. 3, 4, 5 - La sentenza

"In nome di Sua Maestà Umberto I
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d’Italia

11 novembre 1894

Il Conciliatore del Comune di Desana ha pronunciato la seguente sentenza :
Nella causa commerciale promossa dal Signor Ravizza Felice di Paolo, oste e caffettiere, residente in Desana, attore, personalmente comparso
Contro
Il signor XXXXX Luigi di Giovanni, affittavolo, residente alla Cascina Valdemino, territorio di Desana, convenuto, personalmente comparso.
L’attore Ravizza Felice presenta l’originale citazione in data sei corrente novembre dell’usciere Martinotti, col quale chiede la condanna del XXXXX Luigi a pagare la somma di Lire venticinque per risarcimento di danni causatigli per rottura di un vaso o bottiglione pieno di acquavite, di diverse bottiglie e bicchierini, il tutto del valore di cui sovra, colle spese di lite.

Il convenuto XXXXX Luigi, personalmente comparso, ammette il fatto denunciato dall’attore, la rottura cioè del bottiglione, bottiglie e bicchierini; soggiunge però che tale danno venne causato da una rissa, per cui esso convenuto non deve pagare che una quota parte di danno.
L’attore insta (insiste) perchè la causa venga assegnata a sentenza.

Il Conciliatore

Ritenuto che l’assunto dell’attore risulta provato dalla confessione dello stesso convenuto ;
Che non regge l’eccezione del convenuto, di dovere cioè pagare solo una quota parte di danno, di fronte al tassativo disposto dall’articolo 1159 del Codice Civile, secondo il quale, trattandosi di delitto o quasi delitto imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al risarcimento del danno cagionato ;
Che quanto alle spese giudiziali,...vanno a carico della parte soccombente ;
Visti gli articoli 1156 del Codice Civile e l’articolo 370 del Codice di Procedura Civile

Per questi motivi

Reietta ogni avversaria istanza ed eccezione ;
Dichiara tenuto e conseguentemente condannato il XXXXX Luigi di Giovanni a pagare la somma di Lire venticinque a favore del signor Ravizza Felice di Paolo, per la causale suespressa, colle spese di giudizio che si liquidano in Lire 0.30, oltre a quelle della presente, sua spedizione, notificazione ed esecuzione.
Desana, 18 novembre 1894

Il Vice Conciliatore
Ferraro Paolo

Il Cancelliere
Avv. G. Guidetti
Novembre
Letta e pubblicata all’udienza delli 18 novembre 1894, assenti le parti.
Desana 18 novembre 1894
Il Cancelliere Avv. G. Guidetti